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Sanificazione – facciamo chiarezza

Sanificazione: l’art. 1.1 e) del DM 7 luglio 1997, n. 274 del Ministero dell’Industria e del commercio definisce “sanificazione“ quelle attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni utili a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore. La sanificazione rappresenta un “complesso di procedimenti e di operazioni” che comprende attività di pulizia e/o attività di disinfezione che vanno intese “come un insieme di attività interconnesse tra di loro” quali la pulizia e la disinfezione. In alcuni casi con la sola pulizia (es. trattamenti con il calore) o con la sola disinfezione è possibile ottenere la stessa efficacia nei confronti dei virus.

La sanitizzazione è un termine importato dalla traduzione dall’inglese del termine “sanitisation” che, nella forma originale, viene utilizzato come sinonimo di “disinfezione”. Come da nota del Ministero della Salute “Anche i prodotti che riportano in etichetta “sanitizzante/ sanificante” si considerano rientranti nella definizione di prodotti biocidi”. Il termine è riferito a prodotti contenenti principi attivi in revisione come biocidi disinfettanti che, tuttavia, non avendo completato l’iter di valutazione, non possono vantarne l’efficacia disinfettante.

Disinfezione: attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni utili ad abbattere la carica microbica di un ambiente, superficie, strumento, ecc. Per le attività di disinfezione si utilizzano prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico-chirurgici) la cui efficacia nei confronti dei diversi microrganismi, come ad esempio i virus, deve essere dichiarata in etichetta sulla base delle evidenze scientifiche presentate dalle imprese stabilita a seguito dell’esame della documentazione (che include specifiche prove di efficacia) presentata al momento della richiesta di autorizzazione del prodotto. I prodotti che vantano un’azione disinfettante si configurano come PMC o come Biocidi.

Decontaminazione: è una metodica prevista dal Decreto Ministeriale 28/09/90 “Norma di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private”. È una procedura che ha lo scopo di ridurre la carica degli agenti patogeni sulle superfici dei presidi impiegati, riducendo il rischio biologico per gli operatori. Deve avvenire il più precocemente possibile prima che si abbiano coagulazione e incrostazioni di sangue e di siero.

Detersione o Igienizzazione: consiste nella rimozione e nell’allontanamento dello sporco e dei microrganismi in esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica. Il risultato dell’azione di detersione dipende da alcuni fattori: azione meccanica (es. sfregamento), azione chimica (detergente), temperatura e durata dell’intervento. La detersione è un intervento obbligatorio prima di disinfezione e sterilizzazione, perché lo sporco è ricco di microrganismi che vi si moltiplicano attivamente ed è in grado di ridurre l’attività dei disinfettanti.

Sterilizzazione: processo fisico o chimico che porta alla distruzione mirata di ogni forma microbica vivente, sia in forma vegetativa che in forma di spore.

Pulizia: è definita nel Regolamento (CE) 648/2004 come “il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione”. Per le attività di pulizia si utilizzano prodotti detergenti/igienizzanti per ambiente– i due termini sono equivalenti – che rimuovono lo sporco mediante azione meccanica o fisica e questa attività si può applicare anche a organismi potenzialmente nocivi e, nell’ambito di tale funzione, questi prodotti possono anche esplicare un’azione igienizzante. Quindi tutti i prodotti igienizzanti, privi della specifica autorizzazione “non sono da considerarsi come prodotti con proprietà disinfettanti/biocidi, bensì sono prodotti detergenti”, e in quanto tali immessi in commercio come prodotti di libera vendita.

Fonti:
Rapporto ISS COVID-19 n.25/2020 del 15.05.2020
Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 – Rev. del 13.07.2020
DPR n. 392 del 6 ottobre 1998 insieme al Provvedimento del 5 febbraio 1999
Regolamento  (CE)  n. 648/2004 relativo ai detergenti;
Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso di biocidi.
UNI EN 14476:2013
UNI EN 16777:2019

 

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Quali sono i prodotti consigliati

I prodotti utilizzati per la pulizia e la sanificazione degli ambienti sono disciplinati, in  Europa,  da  due  regolamenti  principali:

  • Regolamento (CE)    648/2004 relativo ai detergenti;
  • Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso di biocidi.
 

Mentre i prodotti detergenti hanno il solo scopo di pulire, ovvero di rimuovere lo sporco, e di igienizzare, i prodotti biocidi sono prodotti che possono vantare attività specifiche su microorganismi, come batteri o virus, ma anche su alghe, insetti, ratti o topi.

Per poter vantare un effetto (cd. “claim”) un prodotto biocida deve essere specificatamente autorizzato per quell’effetto.

Cosa si intende per biocida?
Biocida: qualsiasi sostanza o miscela […] costituita da, contenente o capace di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica […].

I prodotti utilizzati per l’attività di sanificazione devono essere devono essere autorizzati dal Ministero della Salute secondo la previgente procedura definita dal DPR 392/1998, relativa ai Presidi Medico-Chirurgici (PMC).

I disinfettanti sono sostanze in grado di distruggere i microrganismi nocivi e patogeni.

Possono essere classificati come:

Categoria Effetto Principi attivi

Sterilizzanti

Uccisione di tutti gli organismi, comprese le spore batteriche
Cloro, formaldeide, glutaraldeide, perossido di idrogeno, acido peracetico
Disinfettanti di
alto livello
Uccisione di tutti gli organismi, ad eccezione di alti livelli di spore batteriche
Cloro, formaldeide, glutaraldeide, perossido di idrogeno, acido peracetico
Disinfettanti di
medio livello
Utili per micobatteri, batteri vegetativi, maggior parte di virus e di funghi, non necessariamente uccidono le spore batteriche
Alcol etilico, alcol isopropilico, iodio, fenoli, ipoclorito di sodio

Disinfettanti di basso livello

Uccidono la maggior parte dei batteri vegetativi, alcuni funghi e virus
Alcol etilico, alcol isopropilico, ipoclorito di sodio, composti dell’ammonio quaternario

Come si utilizzano i prodotti

Uso non professionale. Utilizzo del prodotto in ambito domestico e privato. Sono autorizzati in base ad un profilo di rischio tale da non richiedere DPI per il loro impiego. Possono essere liberamente utilizzati dalla popolazione generale.

Uso professionale. Utilizzo dei prodotti in ambito industriale o professionale; considerato l’ambito circoscritto del loro utilizzo, non devono avere impatto sulla salute della popolazione generale. Possono richiedere DPI in relazione alle misure di mitigazione del rischio.

Uso  professionale formato.  Utilizzo  dei  prodotti  in  ambito  civile  e pubblico  da  parte  di  utilizzatori adeguatamente formati; considerato l’ambito esteso del loro utilizzo, possono avere impatto sulla salute della popolazione generale, e quindi richiedono una specifica competenza per il loro utilizzo. Possono richiedere DPI per l’operatore e il rispetto delle misure di mitigazione del rischio per la tutela della salute pubblica.

Fonti:
Rapporto ISS COVID-19 n.25/2020 del 15.05.2020
DPR n. 392 del 6 ottobre 1998 insieme al Provvedimento del 5 febbraio 1999
Regolamento  (CE)  n. 648/2004 relativo ai detergenti;
Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso di biocidi.
UNI EN 14476:2013
UNI EN 16777:2019

Disinfettanti per superfici e luoghi

Le organizzazioni coinvolte nell’emissione di linee guida (ECDC, CDC, OMS) per la prevenzione in questa fase emergenziale indicano tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2:
  • garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria;
  • pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.;
  • disinfettare con prodotti adatti, registrati e autorizzati.

In considerazione della potenziale capacità del virus SARS-CoV-2 di sopravvivere sulle superfici, è buona norma procedere frequentemente e accuratamente alla sanificazione (pulizia e/o disinfezione) delle superfici, operazione che deve essere tanto più accurata e regolare per superfici ad alta frequenza di contatto (es. maniglie, superfici dei servizi igienici, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, occhiali, altri oggetti di uso frequente). Le linee guida del Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie Europeo (European Centre for Prevention and Disease; ECDC), di quello Statunitense (Centers for Disease and Control; CDC) e dell’OMS indicano che la pulizia con acqua e normali detergenti neutri associata all’utilizzo di comuni prodotti disinfettanti è sufficiente per la decontaminazione delle superfici. In generale, è stato dimostrato che disinfettanti a base di alcoli (es. etanolo, propan-2-olo, propan-1-olo) o ipoclorito di sodio, ma non solo, sono in grado di ridurre significativamente il numero di virus dotati di “involucro” come il SARS- CoV-2. Oltre alla pulizia accurata, è altresì importante rinnovare frequentemente l’aria all’interno dell’ambiente.

Come orientarsi fra i disinfettanti autorizzati

I principi attivi maggiormente utilizzati nei prodotti disinfettanti autorizzati a livello nazionale (Presidi Medico Chirurgici; PMC) ed Europeo (biocidi), come riportato nel Rapporto N. 19/2020 – Raccomandazioni interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi del Gruppo di lavoro ISS Biocidi COVID-19, sono:
  • l’etanolo
  • i sali di ammonio quaternario (es. cloruro di didecil dimetil ammonio – DDAC, cloruro di alchil dimetilbenzilammonio, ADBAC)
  • il perossido d’idrogeno
  • il sodio ipoclorito e altri principi attivi.

Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per ottenere un’efficace azione disinfettante sono dichiarati sull’etichetta apposta sui prodotti disinfettanti stessi, sotto la responsabilità del produttore. Quest’ultimo, infatti deve presentare test di verifica dell’efficacia contro uno o più microorganismi bersaglio per l’autorizzazione del prodotto PMC o del prodotto biocida. Le informazioni relative a principio/i attivo/i e sua concentrazione, microrganismo bersaglio e tempi di azione riportati in etichetta sono oggetto di valutazione da parte dell’Autorità competente che ne emette l’autorizzazione. Pertanto, la presenza in etichetta del numero di registrazione/autorizzazione (PMC/Biocida), conferma l’avvenuta valutazione di quanto presentato dalle imprese su composizione, stabilità, efficacia e informazioni di pericolo. Ad oggi, sul mercato, sono disponibili diversi disinfettanti autorizzati che garantiscono l’azione virucida. Pertanto, non è opportuno indicare a priori per un determinato principio attivo una concentrazione o un tempo di contatto efficaci poiché questi parametri sono dimostrati, verificati e, di conseguenza, individuati per ogni singolo prodotto.

Detergenti da utilizzare per le diverse superfici

Organismi nazionali e internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati suggeriscono, come indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata, i principi attivi riportati nella seguente tabella:

Superficie Detergente
Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno

Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida

Superfici in legno

Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)

Servizi

Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito

Tessili (es. cotone, lino)

Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato

Fonte:
Rapporto ISS COVID-19 n.25/2020 del 15.05.2020

Nel caso sia necessario effettuare interventi in ambienti di rilevante valore storico (es. luoghi di culto in presenza di opere rilevanti per il patrimonio artistico), si fa presente che è disponibile una linea guida (*) elaborata per il trattamento del patrimonio archivistico e librario nel corso della Pandemia COVID-19 (Istituto Centrale per la patologia degli Archivi e del Libro del MIBACT). Sulla base delle indicazioni della linea guida, la disinfezione degli arredi e delle superfici di pregio dovrebbe avvenire con le modalità riportate nella seguente tabella:

Superficie Modalità

Superfici in pietra o arredi lignei

Nebulizzare (spruzzare) su carta assorbente una soluzione di disinfettante a base di etanolo al 70%,
o altra concentrazione purché sia specificato virucida. È comunque sconsigliata l’applicazione
in presenza di finiture superficiali (es. lacche, resine) che sono suscettibili all’interazioni con acqua e/o solventi.

Superfici metalliche o in vetro

Disinfettante a base di etanolo al 70%

Nota: La disinfezione in luoghi con opere rilevanti per il patrimonio artistico dovrebbe essere sempre effettuata senza ricorrere all’utilizzo di prodotti a base di cloro (es. ipoclorito di sodio), troppo ossidanti, che possono causare danni, anche gravi, su specifiche superfici (marmi, superfici metalliche in genere, legno decorato, ecc.), provocando alterazioni cromatiche e/o decoesioni.

L’utilizzo dei prodotti igienizzanti e disinfettanti deve essere sempre effettuato nel rispetto delle avvertenze riportate in etichetta o nella scheda dati di sicurezza. È fondamentale NON MISCELARE prodotti diversi perché si potrebbero generare sostanze pericolose.

Procedure diverse dall’uso di disinfettanti possono essere proposte, l’adozione delle quali può essere decisa in funzione del tipo di applicazione ove, ad esempio, non sia possibile utilizzare i disinfettanti chimici sopra indicati o nel caso di esigenze diverse da quelle descritte nelle linee guida di ECDC, CDC e OMS.

Si tratta, principalmente, di procedure messe a punto per il trattamento di grandi ambienti o siti difficilmente raggiungibili o al fine di limitare al massimo l’intervento di operatori a contatto diretto con superfici/ambienti

(*) Istituto Centrale per la patologia degli archivi e del libro. Linee guida per la gestione delle operazioni di sanificazione e disinfezione degli ambienti di Archivi e Biblioteche – Misure di contenimento per il rischio di contagio da Coronavirus (COVID-19)

Opzioni di pulizia e disinfezione per diversi ambienti

Ambienti sanitari Ambienti non sanitari Norme generali
Superfici dure

Detergente neutro e:

  • Disinfettante virucida approvato oppure
    poclorito di sodio (0,05%)* oppure
  • Etanolo (70%)*

Detergente neutro e:

  • Disinfettante virucida approvato oppure
  • Ipoclorito di sodio (0,05%)*oppure
  • Etanolo (70%)*

Detergente neutro

Bagni

Detergente per i sanitari e:

  • Disinfettante virucida approvato oppure
  • Ipoclorito di sodio (0,1%)*

Detergente per i sanitari e:

  • Disinfettante virucida approvato oppure
  • Ipoclorito di sodio (0,1%)*

Detergente per i sanitari e (opzionale):

  • Disinfettante virucida approvato oppure
  • Ipoclorito di sodio (0,1%)*

Tessuti

Ciclo di lavaggio ad alta temperatura (90°C)
e normale detergente per il bucato Se non fosse possibile Ciclo di lavaggio a temperatura più bassa e:

  • Disinfettante per bucato
    oppure
  • Ipoclorito di sodio

Ciclo di lavaggio ad alta temperatura (90°C)
e normale detergente per il bucato Se non fosse possibile Ciclo di lavaggio a temperatura più bassa e:

  • Disinfettante per bucato
    oppure
  • Ipoclorito di sodio

Attrezzature per la pulizia

Attrezzature monouso in alternativa

Attrezzature riutilizzabili da disinfettare con

  • Prodotti virucidi approvati

oppure

  • Ipoclorito di sodio (0,1%)*

Attrezzature monouso in alternativa

Attrezzature riutilizzabili pulite a fine uso

Attrezzature monouso in alternativa

Attrezzature riutilizzabili pulite a fine uso

DPI minimi per il personale

  • Mascherina chirurgica
    oppure
  • Maschera con filtro FFP2 o FFP3per le aree dove è stata attuata una AGP
  • Tuta monouso a maniche lunghe
  • Guanti
  • Mascherina chirurgica
  • Uniforme e grembiule o camice di plastica
  • Guanti
  • Uniforme 
  • Guanti

Smaltimenti rifiuti

Rifiuti pericolosi a rischio infettivo

In una busta separata tra i rifiuti indifferenziati

Rifiuti indifferenziati

Ambienti sanitari
Superfici dure

Detergente neutro e:

  • Disinfettante virucida approvato oppure
    poclorito di sodio (0,05%)* oppure
  • Etanolo (70%)*

Bagni

Detergente per i sanitari e:

  • Disinfettante virucida approvato oppure
  • Ipoclorito di sodio (0,1%)*

Tessuti

Ciclo di lavaggio ad alta temperatura (90°C)
e normale detergente per il bucato Se non fosse possibile Ciclo di lavaggio a temperatura più bassa e:

  • Disinfettante per bucato
    oppure
  • Ipoclorito di sodio

Attrezzature per la pulizia

Attrezzature monouso in alternativa

Attrezzature riutilizzabili da disinfettare con

  • Prodotti virucidi approvati

oppure

  • Ipoclorito di sodio (0,1%)*

DPI minimi per il personale

  • Mascherina chirurgica
    oppure
  • Maschera con filtro FFP2 o FFP3per le aree dove è stata attuata una AGP
  • Tuta monouso a maniche lunghe
  • Guanti

Smaltimenti rifiuti

Rifiuti pericolosi a rischio infettivo

*Sebbene, in condizioni emergenziali, è indicata la possibilità di impiego di prodotti privi del riconoscimento quali biocidi, il quadro normativo vigente esclude questa possibilità.
Fonte: ECDC, Disinfection of environments in healthcare and non-healthcare settings potentially contaminated with SARS-CoV-2. ECDC: Stockholm; 2020

Abbigliamento e materiali tessili

Nell’ambito dell’attuale momento emergenziale si prospetta non solo la necessità di disinfettare ambienti vuoti prima della ripresa delle attività ma anche ambienti, quali potrebbero essere i negozi di abbigliamento, con trattamenti giornalieri, o comunque cadenzati, poiché sottoposti a notevoli afflussi di pubblico e contenenti materiali con esigenze di disinfezione diverse da quelle delle superfici inerti. Le linee guida attualmente disponibili riguardano esclusivamente il trattamento di biancheria da letto, asciugamani e vestiti sporchi di pazienti con COVID-19, riassunte nella circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020, e il trattamento di biancheria da letto, asciugamani e vestiti sporchi all’interno degli hotel, secondo le indicazioni del WHO. Considerate le criticità legate ai differenti materiali, un trattamento di sanificazione/igienizzazione sugli articoli tessili dovrà presentare caratteristiche quali:
  • compatibilità: non deve causare rilevanti cambiamenti delle proprietà delle fibre, dei materiali e delle sostanze chimiche presenti sul tessuto (es. coloranti) anche in seguito a ripetuti trattamenti;
  • rapidità di azione: efficacia raggiunta in breve tempo;
  • penetrazione: intesa come capacità dei disinfettanti di raggiungere il materiale trattato considerando diversità di spessore dei tessuti, cuciture, risvolti e pieghe del capo confezionato;
  • sicurezza per l’operatore, l’utilizzatore finale e l’ambiente;
  • costo-efficacia: costi ragionevoli per attrezzatura, installazione e utilizzo.

Qualora fosse comunque necessario un trattamento sanificante, il vapore secco sembra essere quello consigliabile. L’utilizzo di prodotti chimici è scoraggiato per motivi legati alla stabilità dei colori, alle caratteristiche delle fibre e al potenziale impatto eco tossicologico. Le radiazioni ionizzanti sono difficilmente esportabili a livello di attività commerciale mentre le lampade UV potrebbero essere un buon compromesso per costo-efficacia e rapidità d’uso, ma non per tutti i capi d’abbigliamento (es. è sconsigliato per biancheria trattata con sbiancanti ottici e per abiti in fibre naturali dai colori accesi o intensi). Il lavaggio dei capi, sia in acqua con normali detergenti oppure a secco presso le lavanderie professionali, è certamente una buona prassi in grado di rispondere alle esigenze di sanificazione, anche se rappresenta un processo di manutenzione straordinario

Fonte: Rapporto ISS COVID-19 n.25/2020 del 15.05.2020

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Quali sono le normative di riferimento

 

I protocolli di sanificazione devono recepire le prescrizioni del:

 

Le prescrizioni sono definite dalle principali linee guida e Istituti internazionali:

  • OMS – WHO Organizzazione Mondiale della Sanità-World Health Organization
  • European Centre for Disease Prevention and Control. Interim guidance for environmental cleaning in non- healthcare facilities exposed to SARS-CoV-2. ECDC: Stockholm; 2020.
  • Environmental Protection Agency (EPA)
  • UNI EN 16777
  • UNI EN 14476
  • SEMI S12 – Environmental, Health and Safety Guideline
  • ASTM F 51-68: Standard Method
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Credito d’imposta per la sanificazione

DECRETO LEGGE 19 MAGGIO, n. 34
CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Il Decreto Legge del 19 maggio 202o noto anche come “Decreto Rilancio”, aumenta gli incentivi per le imprese per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’imposta ovvero, come specificato nell’ Art. 125, viene riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 60 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di Euro per l’anno 2020.

LEGGE 24 APRILE 2020, n. 27
CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Nell’Art. 114 della Legge, è istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, Città metropolitane e Comuni.
Per quanto concerne gli Enti Pubblici ricordiamo inoltre che l’intervento di sanificazione connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali, come il COVID 19, costituisce emergenza di protezione civile e quindi rientra all’interno di quanto previsto dall’art. 163, comma 7, D. Lgs. 50/2016.