Le misure di prevenzione per la tua impresa
Per garantire una corretta ripresa delle attività in sicurezza è fondamentale attenersi a tutte le disposizioni emanate dalle autorità competenti fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, con particolare riferimento a:
- Ministero della Salute Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020
- DPCM 11 marzo 2020
- “Protocollo condiviso” del 6 aprile 2021
- DPCM 26 aprile 2020 e allegati (allegato 6 “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020, e allegato 7 “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri”)
- Rapporto ISS COVID-19 n.25/2020 del 15.05.2020
- Ministero della Salute Circolare n. 17644 del 22 maggio 2020
- Ministero della Salute Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020
Per tutelare la salute delle persone nell’ambiente di lavoro è necessaria una corretta valutazione del rischio COVID-19, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali e coinvolgendo il Medico Competente e il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale per individuare le misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e una corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni anche occasionali.
Di seguito alcune linee guida suggerite dal DPCM per la prevenzione del contagio da Covid-19 in azienda.
- Ministero della Salute
- DPCM 26 aprile 2020 e allegati (allegato 6 “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020”)
INTERVENTO BELFOR
Informazione
Il Datore di Lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda (fornitori, visitatori, trasportatori, lavoratori autonomi, lavoratori di imprese appaltatrici e altri utenti esterni, anche occasionali) circa le disposizioni delle Autorità e le misure adottate dall’azienda, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi materiali informativi.
Le informazioni riguardano in particolare:
- L’obbligo di restare a casa con febbre oltre 37.5. In presenza di febbre (oltre i 37.5), tosse altri sintomi influenzali vi è l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
- L’accettazione di non poter entrare o permanere in azienda, e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo: sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.
- L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda. In particolare: mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.
- L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.
In presenza di lavoratori stranieri, le informazioni devono essere facilmente comprensibili.
Modalità di ingresso in azienda
La rilevazione della temperatura corporea costituisce una delle misure più efficaci per evitare l’accesso di soggetti sintomatici e prevenire possibili contatti a rischio.
Il personale, prima di entrare nella sede di lavoro, potrà pertanto essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
Il personale, e chiunque intenda fare ingresso in azienda, non può accedere se negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone naso-faringeo, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Gestione dell’ingresso-uscita dei lavoratori
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati dei lavoratori per evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).
Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
Modalità di accesso di fornitori esterni e visitatori
Per l’accesso di fornitori esterni si devono individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, per ridurre le occasioni di contatto con il personale.
Laddove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno occorre individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.
Anche l’accesso ai visitatori deve essere limitato: qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, etc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali.
Pulizia e sanificazione in azienda
L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute («a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro»), nonché alla ventilazione dei locali.
Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.
Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
Precauzioni igieniche personali
È opportuno disporre misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento, sensibilizzando lavoratori, fornitori, visitatori e altri utenti (anche occasionali) al rigoroso rispetto delle corrette indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie. L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e raccomanda la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone.
I detergenti devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
Distanza interpersonale e dispositivi di protezione individuale
Per limitare i contatti tra le persone, nonché evitare aggregazioni, assembramenti e affollamenti dei luoghi di lavoro o di pertinenza l’azienda dovrà predisporre una diversa ripartizione/assegnazione degli spazi (es. ridistribuzione del personale all’interno di uffici, banchi di lavoro…) dando disposizioni inoltre di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti). Qualora l’attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
(mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack…)
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
Va provveduto all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
Va garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
(turnazione, trasferte e smart working, rimodulazione dei livelli produttivi)
Le imprese, limitatamente al periodo dell’emergenza Covid-19, potranno disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza.
Si potrà procedere a una rimodulazione dei livelli produttivi. Va assicurato un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.
È previsto l’utilizzo in via prioritaria degli ammortizzatori sociali o, se non fosse sufficiente, dei periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.
Sono sospese e annullate tutte le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordati o organizzati.
Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
Gli spostamenti all’interno dell’azienda devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.
Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove queste fossero necessarie e urgenti, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e una adeguata pulizia/areazione dei locali.
Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati.
È comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.
Gestione di una persona sintomatica in azienda
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali. L’azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal ministero della Salute. L’azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali “contatti stretti”.
Cosa si intende per “contatto”?
Cosa si intende per “contatto stretto”?
- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta a un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un’esposizione ad alto rischio. Le attività di ricerca e gestione dei contatti possono essere di difficile esecuzione quando la trasmissione del virus è sostenuta, ma dovrebbero essere effettuate quanto più possibile, concentrandosi su:
- contatti familiari
- operatori sanitari
- comunità chiuse ad alto rischio (dormitori, strutture per lungodegenti, RSA, etc.)
- gruppi di popolazione vulnerabile.
Sorveglianza Sanitaria/Medico competente/RLS
Pur ritenendo, in linea con le indicazioni operative del Ministero della Salute, che visite mediche ed accertamenti periodici, senza alcun effetto pregiudizievole per la salute dei lavoratori, possano essere differiti per un tempo strettamente limitato al persistere delle misure restrittive adottate a livello nazionale, i provvedimenti di livello nazionale confermano la necessità di non sospendere la sorveglianza sanitaria periodica.
In ogni caso, per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria dovranno essere garantite al Medico Competente le condizioni per poter operare in sicurezza.
Il medico competente collabora con il datore di lavoro ed RLS (Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza) / RLST (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale) e segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
Alla ripresa delle attività è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19.
È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Quanto qui riportato viene emesso come suggerimento e supporto per le attività di prevenzione da implementare nelle aziende. Non rappresenta in alcun modo né parere professionale né indicazione di protocollo sanitario. Ogni attività deve essere valutata in ogni azienda coinvolgendo il Datore di Lavoro, il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e il Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Le indicazioni qui contenute si intendono superate qualora incompatibili con eventuali emanazioni di successivi indirizzi nazionali e regionali.
“Protocollo condiviso”- 24 Aprile 2020